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Sez. 3, Sentenza n. 7396 del 16/06/1992 (Rv. 477762 - 01)

Impresa - Registro delle imprese | Finanziamenti agevolati in favore di medie e piccole imprese industriali - Privilegio speciale spettante all'istituto mutuante - Pubblicità - Mediante annotazione di una unica nota sui due registri indicati nell'art. 3 del D.LGT c.p.s. n. 1075 del 1947 - Distinta annotazione presso i registri immobiliari e presso il registro del Tribunale - Esclusione - Limiti.
Stato
decisa il 1992-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477762-01

Impresa - Registro delle imprese

In tema di finanziamenti agevolati in favore di medi e piccole imprese industriali e con riguardo al privilegio speciale spettante l'istituto mutuante sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni e su ogni loro pertinenza, sui brevetti d'invenzione industriale e sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, la pubblicità del privilegio prevista dall'art. 3 del D.LGT c.p.s. 1 ottobre 1947 n. 1075 (recante modificazioni ai decreti legislativi luogotenenziali 1 novembre 1944 n. 367 e 8 maggio 1946 n. 449) si esegue con la annotazione, nei due registri indicati dalla citata norma (l'apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti ed il registro di cui all'art. 1524 cod. civ. presso il Tribunale del luogo o dei luoghi in cui si trovano i beni) di un unica nota contenente l'indicazione di tutti i beni sui quali cade il privilegio, senza che debba procedersi ad una distinta annotazione presso i registri immobiliari e presso il registro del Tribunale a seconda che si tratti di immobili o di impianti o macchinari, restando diversamente disciplinati soltanto i brevetti, per i quali il sesto comma della predetta norma prevede che il privilegio sia trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 R.D.L. 29 giugno 1939 n. 1127 ed ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1524, Cod. Civ. art. 2188, Cod. Civ. art. 2192, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 37, Decr. Legisl. Luogoten. 01/11/1944 num. 367, Decr. Legisl. Luogoten. 08/05/1946 num. 449, Decr. Legisl. Luogoten. 01/10/1947 num. 1075 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)