Sez. 2, Sentenza n. 18260 del 23/12/2002 (Rv. 559390 - 01)
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IN GENERE | D.Lgs. n. 114 del 1948 e legge n. 604 del 1954 - Divieto di alienazione del fondo e di cessazione della sua diretta coltivazione prima del termine stabilito dalla legge - Violazione - Conseguenze - Decadenza dai benefici fiscali e dagli incentivi economici concessi - Configurabilità - Nullità dei contratti conclusi in violazione del divieto - Esclusione - Legge n. 230 del 1950 - Enunciazione di principi generali - Esclusione.
AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - IN GENERE
In tema di provvidenze per la formazione della piccola proprietà contadina, il D.Lgs. 24 febbraio 1948, n. 114, e la legge 6 agosto 1954, n. 604, essendo diretti ad agevolare la formazione della piccola proprietà contadina esclusivamente mediante la previsione di benefici fiscali ed incentivi economici - e ciò anche nell'ipotesi in cui il fondo sia stato venduto al coltivatore diretto da enti di colonizzazione o da consorzi di bonifica integrale -, coerentemente fanno derivare dalla violazione del divieto di alienazione del fondo o di ingiustificata cessazione della sua diretta coltivazione (prima del termine prescritto) soltanto la decadenza dai benefici ed incentivi concessi, mentre nessuna norma prevede, neanche implicitamente, che il divieto suddetto sia assoluto e tale da consentire di qualificare come nulli i contratti conclusi in violazione di esso. Nè è possibile attribuire valenza di principi di carattere generale alle disposizioni dell'art. 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230 (recante provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori ionici contermini), che espressamente commina la nullità degli atti di disposizione dei terreni assegnati, posti in essere prima dell'integrale pagamento del prezzo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1948 num. 114 art. 9, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 art. 18, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)