Sez. 1, Sentenza n. 10475 del 31/01/2002 Ud. (dep. 12/03/2002) Rv. 221610 - 01
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Illecito amministrativo di cui all' art. 15 della legge n. 36 del 2001 e reato di cui all'art. 674 cod. pen. - Rapporto di specialità ex art. 15 cod. pen. - Sussistenza - Esclusione.
REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE
Non sussiste rapporto di specialità, ai sensi dell'art. 15 cod. pen., tra la norma di cui all'art. 15 della legge n. 36 del 2001 e quella prevista dall'art. 674 cod. pen., trattandosi di norme dirette alla tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, in quanto nel primo caso la condotta è sanzionata - con la sanzione amministrativa - solo se l'emissione di onde elettromagnetiche superi i limiti previsti dalla legge, mentre nel secondo caso la condotta costitutiva dell'illecito penale sussiste a prescindere dal superamento dei predetti limiti, per il solo fatto di avere cagionato offesa o molestie alle persone. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo di apparecchi di ripetizione radiotelevisiva).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Legge 22/02/2001 num. 36 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)