diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6419 del 07/11/2007 Ud. (dep. 11/02/2008) Rv. 239059 - 01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE | Concorso materiale tra l'art. 674 cod. pen. e le altre norme in materia ambientale - Configurabilità - Rapporto di specialità tra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e la condotta sanzionata amministrativamente di cui all'art. 54, comma secondo, D.Lgs. n. 152 del 1999 - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239059-01

REATI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA - CONTRAVVENZIONI - GETTO PERICOLOSO DI COSE

In tema di getto pericoloso di cose, poiché è configurabile il concorso formale tra il reato di cui all'art. 674 cod. pen. e le norme speciali in materia ambientale, non sussiste rapporto di specialità tra la predetta fattispecie penale e la norma di cui all'art. 54, comma secondo, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 (che sanziona amministrativamente l'effettuazione di scarichi in acque reflue domestiche senza la prescritta autorizzazione), in quanto si tratta di norme poste a tutela di beni giuridici diversi e fondate su diversi presupposti, esulando da tale ultima fattispecie il fatto di aver cagionato offesa o molestia alle persone.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 674 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 11/05/1999 num. 152 art. 54 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)