Sez. 2, Sentenza n. 31988 del 14/06/2006 Cc. (dep. 27/09/2006) Rv. 235356 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca per equivalente - Elemento della sproporzione ingiustificata col reddito - Necessità - Esclusione - Prova certa della liceità del bene - Impedimento alla confisca - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 ter, comma primo, cod. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 42 Cost., nella parte in cui non prevede, per l'operatività della confisca per equivalente, l'elemento della sproporzione ingiustificata tra beni e reddito del condannato, e nella parte in cui non prescrive che la prova certa in ordine alla liceità del bene, entrato nel patrimonio del condannato in epoca antecedente alla commissione del reato, sia di ostacolo al sequestro ed alla confisca.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 42, Cod. Pen. art. 322 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)