diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 7250 del 19/01/2005 Cc. (dep. 24/02/2005) Rv. 231604 - 01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - oggetto | Confisca obbligatoria per equivalente ex art. 322 ter cod.pen - Necessità del vincolo pertinenziale tra bene e reato - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-01-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231604-01

MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - REALI - sequestro preventivo - oggetto

La confisca obbligatoria prevista dall'art. 322 ter cod.pen. anche "per equivalente", ossia anche nei confronti di beni dei quali il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, non necessita di alcuna dimostrazione sul nesso di pertinenzialità tra delitto e cose da confiscare, essendo sufficiente la perpetrazione del reato.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)