Sez. 3, Sentenza n. 225 del 11/11/1986 Ud. (dep. 12/01/1987) Rv. 174785 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLI - MINERALI - GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (G.P.L.) - DESTINAZIONE AD USO DIVERSO - NORMATIVA APPLICABILE - FATTISPECIE: DESTINAZIONE DI G.P.L. PER USO DOMESTICO AD USO AUTOTRAZIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLI - MINERALI - GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI (G.P.L.) - DESTINAZIONE AD USO DIVERSO - NORMATIVA APPLICABILE - FATTISPECIE: DESTINAZIONE DI G.P.L. PER USO DOMESTICO AD USO AUTOTRAZIONE.*
In materia di gas di petrolio liquefatti (G.P.l.) la legge 11 giugno 1959, n. 405, nell'aumentare la specifica imposta di fabbricazione, rinvia in quanto applicabili, alle Disposizioni del R.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, che concerne la medesima imposta sugli oli minerali e prodotti petroliferi in genere. Il rinvio all'art. 23 bis di quest'ultimo decreto riguarda soltanto la parte della norma, che vieta di destinare i prodotti petroliferi (tra i quali vanno annoverati i G.P.l.) ad uso diverso da quello per il quale hanno assolto l'imposta e non anche la seconda parte della disposizione stessa (da ritenere quindi "non applicabile"), che opera un richiamo agli "Usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle a e b". I gas di petrolio liquefatti invero non sono compresi in queste tabelle, poiché sono già autonomamente regolati in ordine alla misura dell'imposta, secondo la destinazione a combustibile o a carburante (nella specie gli imputati sono stati condannati per avere destinato G.P.l. per uso domestico ad uso autotrazione). (Conf mass n 168085; (Conf mass n 168887).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 art. 23 bis, Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST., Decreto Legge 03/12/1953 num. 878 art. 6, Legge 21/01/1954 num. 2, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 art. 1 CORTE COST., Legge 02/07/1952 num. 474, Legge 11/06/1959 num. 405 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)