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Sez. 3, Sentenza n. 740 del 06/11/1984 Ud. (dep. 24/01/1985) Rv. 168085 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - GAS PETROLIFERI LIQUEFATTI - NORMA PREVISTA DALL'ART. 23 BIS - R.D.L. 28 FEBBRAIO 1939 N. 334 - RECEPIBILITÀ - LIMITE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168085-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - GAS PETROLIFERI LIQUEFATTI - NORMA PREVISTA DALL'ART. 23 BIS - R.D.L. 28 FEBBRAIO 1939 N. 334 - RECEPIBILITÀ - LIMITE - RAGIONE.*

La normativa, in materia di gas petroliferi liquefatti, rinvia alle Disposizioni previste dal R.d.l. 28 febbraio 1939, n. 334, in quanto applicabili. Ora, in base a tale disciplina, l'art. 23 bis, decreto ricordato, va recepito solo nella parte del divieto di destinazione dei prodotti petroliferi ad uso diverso da quello per il quale hanno assolto l'imposta. Di contro, non è recepibile il ricorso alle tabelle a) e b) - regolanti l'imposta dei prodotti secondo l'uso - in quanto i gas petroliferi liquefatti sono già autonomamente regolati, in ordine alla misura della imposta, secondo la destinazione combustibile o carburante.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 28/02/1939 num. 334 CORTE COST., Legge 02/06/1939 num. 739 CORTE COST., Decreto Legge 24/11/1954 num. 1071 art. 5, Legge 10/12/1954 num. 1167, Decreto Legge 05/05/1957 num. 271 CORTE COST., Legge 02/07/1957 num. 474 CORTE COST., Legge 11/06/1959 num. 405 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)