Sez. U - , Sentenza n. 12871 del 22/04/2022 (Rv. 664569 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA | Confisca del bene ipotecato - Procedimento ex art. 1, commi 201 e ss. della l. n. 228 del 2012 - Controversia sulla violazione dell'obbligo di provvedere da parte dell'ANBSC - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento. GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE - In genere.
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA
In tema di confisca di beni ipotecati, la controversia sulla violazione dell'obbligo dell'ANBSC di espletare il procedimento concorsuale previsto dall'art. 1, commi 201 e ss., della l. n. 228 del 2012, volto a reintegrare, in misura indennitaria, i creditori aventi diritti reali di garanzia su beni confiscati per reati di criminalità organizzata ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, avendo natura di diritto soggettivo la posizione dei creditori garantiti che, dopo la verifica del giudice delle misure di prevenzione, accedono a tale strumento concorsuale, svolto dall'ANBSC, quale mero ausiliario dell'organo giurisdizionale ordinario, esercitando una discrezionalità di tipo tecnico e non amministrativo.
Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)