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Sez. U, Sentenza n. 10532 del 07/05/2013 (Rv. 626570 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA | Confisca del bene ipotecato ai sensi della legge n. 575 del 1965 (antimafia) - Opponibilità dell'ipoteca allo Stato - Condizioni - Effetti della legge n. 228 del 2012, sui procedimenti di esecuzione in corso.
Stato
decisa il 2013-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626570-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IPOTECA

Nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2878, Legge 31/05/1965 num. 575 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 194 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)