Sez. L, Sentenza n. 287 del 14/01/1983 (Rv. 425096 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA - INTERPRETAZIONE OGGETTIVA - RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITÀ - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA - INTERPRETAZIONE OGGETTIVA - RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITÀ - CONDIZIONI.*
Le norme contenute nel capo IV del titolo II del libro IV del codice civile si devono suddividere in due gruppi: il primo, che comprende gli articoli da 1362 a 1365, regola l'interpretazione soggettiva del contratto, in quanto tende a porre in luce la concreta intenzione comune delle parti; il secondo, che comprende gli articoli da 1366 a 1370, disciplina l'interpretazione cosiddetta oggettiva e, cioè, quella che tende ad eliminare ambiguità e dubbi. Tra i due gruppi esiste un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo, dato che l'interprete può far ricorso alle regole dell'interpretazione oggettiva solo quando non possa determinare senza dubbiezza la comune volontà delle parti. Il canone di cui all'art. 1371 è, poi, doppiamente subordinato ai canoni dettati dai primi due gruppi ed è adottabile soltanto quando questi si siano rivelati insufficienti. (Conf 2505/72, mass n 359994).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)