Sez. 2, Sentenza n. 2505 del 21/07/1972 (Rv. 359994 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA - INTERPRETAZIONE OGGETTIVA - RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITA - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE - INTERPRETAZIONE SOGGETTIVA - INTERPRETAZIONE OGGETTIVA - RAPPORTO DI SUBORDINAZIONE - PRINCIPIO DI EQUITA - CONDIZIONI.*
Le norme contenute nel capo quarto del titolo secondo del libro quarto del vigente codice civile si devono dividere in due gruppi: il primo, che comprende gli artt 1363-1365, regola l'interpretazione soggettiva (o storica) del contratto, in quanto tende a porre in luce la concreta intenzione comune delle parti; il secondo, costituito dagli articoli 1366-1370, disciplina l'interpretazione oggettiva, cosi detta in quanto tende ad eliminare ambiguita e dubbi. Tra i due gruppi di norme vi e un rapporto di subordinazione logica del secondo al primo, dato che l'interprete puo far ricorso alle regole dell'interpretazione oggettiva soltanto quando non possa determinare senza dubbiezza la comune volonta delle parti. Ai due gruppi predetti si aggiunge l'art 1371, la cui applicazione e doppiamente subordinata alla accertata insufficienza dei criteri interpretativi contenuti negli articoli che lo precedono. (V 1071'71, mass n 351114; 1328'70, mass n 347044) (V 3913'69, mass n 344323; 1114'68, mass n 332581).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1369, Cod. Civ. art. 1370, Cod. Civ. art. 1365, Cod. Civ. art. 1366, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1371, Cod. Civ. art. 1368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)