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Sez. 1, Sentenza n. 2678 del 24/07/1968 (Rv. 335223 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - APPARENZA - IRRILEVANZA - ONERE DI DILIGENZA DEL COMPRATORE - LIMITI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1968-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335223-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - APPARENZA - IRRILEVANZA - ONERE DI DILIGENZA DEL COMPRATORE - LIMITI - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Poiche l'art.1491 cod.civ.non parla affatto dell'apparenza o meno del vizio redibitorio, limitandosi soltanto a precisare che esso non deve essere riconoscibile, ne consegue che il vizio puo essere apparente e cio nonostante il compratore puo non essere in grado di rendersene conto, mentre, se il vizio non e apparente e non e dato riconoscerlo al semplice esame della cosa, che il compratore possa compiere da se stesso, in tal caso non puo parlarsi di vizio facilmente riconoscibile. Pertanto, l'Onere del compratore, quale risulta dal predetto art 1491 cod. civ., e circoscritto alla semplice diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione, diligenza che va valutata avendo riguardo alle particolari circostanze della vendita ed alla persona dell'acquirente. (V. 1136-63 712-52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)