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Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 28/06/1969 (Rv. 341796 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - APPARENZA DEL VIZIO - IRRILEVANZA - NON APPARENZA DEL VIZIO - FACILE RICONOSCIBILITA - ESCLUSIONE - ONERE DEL COMPRATORE - CONTENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1969-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341796-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - APPARENZA DEL VIZIO - IRRILEVANZA - NON APPARENZA DEL VIZIO - FACILE RICONOSCIBILITA - ESCLUSIONE - ONERE DEL COMPRATORE - CONTENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Poiche l'art. 1491 cod.civ. non parla affatto dell-apparenza o meno del vizio redibitorio, limitandosi soltanto a precisare che esso non deve essere riconoscibile, ne consegue che il vizio puo essere apparente e ciononostante il compratore puo non essere in grado di rendersene conto, mentre, se il vizio non e apparente o non e dato riconoscerlo al semplice esame della cosa, in tal caso non puo parlarsi di vizio facilmente riconoscibile. Pertanto, l'Onere del compratore, quale risulta dall'art. 1491 cod. civ., e circoscritto alla semplice diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione, diligenza che va valutata avendo riguardo alle particolari circostanze della vendita e alla persona dello acquirente. (Conf. 2678-68, massima n. 335223).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)