Sez. 3, Sentenza n. 2361 del 28/06/1969 (Rv. 341796 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - APPARENZA DEL VIZIO - IRRILEVANZA - NON APPARENZA DEL VIZIO - FACILE RICONOSCIBILITA - ESCLUSIONE - ONERE DEL COMPRATORE - CONTENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - ESCLUSIONE O LIMITAZIONE DELLA GARANZIA - VIZI FACILMENTE RICONOSCIBILI - APPARENZA DEL VIZIO - IRRILEVANZA - NON APPARENZA DEL VIZIO - FACILE RICONOSCIBILITA - ESCLUSIONE - ONERE DEL COMPRATORE - CONTENUTO - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Poiche l'art. 1491 cod.civ. non parla affatto dell-apparenza o meno del vizio redibitorio, limitandosi soltanto a precisare che esso non deve essere riconoscibile, ne consegue che il vizio puo essere apparente e ciononostante il compratore puo non essere in grado di rendersene conto, mentre, se il vizio non e apparente o non e dato riconoscerlo al semplice esame della cosa, in tal caso non puo parlarsi di vizio facilmente riconoscibile. Pertanto, l'Onere del compratore, quale risulta dall'art. 1491 cod. civ., e circoscritto alla semplice diligenza occorrente per rilevare i difetti di facile percezione, diligenza che va valutata avendo riguardo alle particolari circostanze della vendita e alla persona dello acquirente. (Conf. 2678-68, massima n. 335223).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1491
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)