Sez. 5 - , Ordinanza n. 5953 del 04/03/2021 (Rv. 660814 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Interpello disapplicativo – Ipotesi di cui all’art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986 – Applicabilità – Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto norma di chiusura del sistema dei rimedi antielusivi, si pone, rispetto alla norma specifica contenuta nell'art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, in rapporto di complementarietà, nel senso che essa opera sia quando quest'ultima disposizione non sia applicabile per l'assenza di uno dei requisiti in essa indicati (nella specie, per assenza di dipendenti), sia quando, pur essendo interamente soddisfatti i requisiti posti da quest'ultima disposizione, risulti, dall'esame dell'intera operazione e dalla sussistenza di condotte atipiche anche ad essa prodromiche, che il contribuente ha comunque violato lo spirito della norma speciale. Ne consegue che l'istituto dell'interpello disapplicativo di cui all'art. 37 bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973, è applicabile anche alle fattispecie rientranti nella disciplina di cui all'art. 172, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986, stante la sinergica operatività delle due disposizioni.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 172 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)