Sez. 5 - , Sentenza n. 1035 del 16/01/2023 (Rv. 666755 - 02)
SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE | Fusione - Società partecipanti - Reddito imponibile - Disciplina antielusiva - Disapplicabilità - Interpello ex art. 11 l. n. 212 del 2000 - Condizioni. TRIBUTI (IN GENERALE) - NORME TRIBUTARIE - IN GENERE - In genere. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - IN GENERE - In genere.
SOCIETA' - TRASFORMAZIONE - EFFETTI - IN GENERE
In tema di reddito imponibile di società partecipanti ad una operazione di fusione, la disciplina contenuta nell'art. 172, comma 7, TUIR, posta a tutela dal rischio di operazioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi esclusivamente o prevalentemente elusivi, costituisce una regola "circolare", che, mediante l'identificazione di criteri legali presuntivi ma specificamente predeterminati, assicura all'operatore economico la conoscenza degli effetti della fusione sotto il profilo fiscale ed è in ogni caso disapplicabile, mediante il ricorso all'interpello previsto dall'art. 11 della l. n. 212 del 2000, qualora sia dimostrato che la società partecipante all'operazione, pur
con perdite fiscali incompatibili con la deducibilità dal reddito della società risultante dalla fusione, non è una "scatola vuota".
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 172 com. 7, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)