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Sez. 1, Sentenza n. 4915 del 01/08/1986 (Rv. 447609 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447609-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'impugnazione incidentale, avverso il capo della sentenza che compensi le spese processuali, non può essere proposta tardivamente, ma resta soggetta al termine ordinario, atteso che l'interesse ad impugnare la pronuncia sulle spese sorge in modo autonomo e diretto dalla pronuncia medesima, e non è connesso con l'impugnazione principale, quale che sia il diverso capo da quest'ultima investito. (Conf 1602/84, mass n 433679; (Conf 6622/83, mass n 431349; (contra 2577/85, mass n 440386; (contra 2893/82, mass n 420794).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)