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Sez. L, Sentenza n. 1602 del 08/03/1984 (Rv. 433679 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - TERMINI - IN GENERE - PRONUNCIA SULLE SPESE - IMPUGNAZIONE - TERMINI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433679-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - TERMINI - IN GENERE - PRONUNCIA SULLE SPESE - IMPUGNAZIONE - TERMINI - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE TARDIVA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

La pronunzia sul regolamento delle spese processuali costituisce capo autonomo della decisione, rispetto al quale l'interesse della parte ad impugnare sorge in modo immediato e diretto della pronunzia stessa, non presentando essa alcun collegamento con gli altri punti della decisione oggetto di impugnazione della parte avversa. Lo appello o il ricorso per Cassazione devono, pertanto, anche ove investono soltanto il capo suddetto della sentenza, regolarmente notificata, essere proposti nei termini ordinari di cui all'art. 325 e possono invece assumere le forme dell'impugnazione incidentale tardiva solo quando l'impugnazione principale attiene al medesimo capo o ad altri con esso connessi o da esso dipendenti, dovendosi negare che, quale che sia il capo investito dall'impugnazione principale, sussista comunque tale connessione con quello concernente il regolamento delle spese, in considerazione del solo carattere marginale ed accessorio di questo rispetto agli altri. (Conf 4708/81, mass n 415439; (contra 2899/82, mass n 420794).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)