Sez. L, Sentenza n. 7308 del 10/12/1983 (Rv. 431908 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - UFFICIALE GIUDIZIARIO - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nella notificazione per mezzo del servizio postale, al fine della Determinazione della Competenza dell'ufficiale giudiziario (o del messo di conciliazione) occorre avere riguardo non solo al luogo di spedizione dell'atto, ma anche al luogo ove tale atto è consegnato al destinatario, atteso il rapporto di strumentalità che esiste fra la consegna del plico all'ufficio postale per la spedizione e l'atto finale di consegna del plico. (V 4129/77, mass n 387787; (V 41/77, mass n 383549; (V 1467/76, mass n 380197).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 21/10/1923 num. 2393 art. 13, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 179, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 34 CORTE COST., Legge 11/06/1962 num. 546 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)