Sez. 2, Sentenza n. 41 del 05/01/1977 (Rv. 383549 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - RESTITUZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITA - MANCANZA DELL'AVVISO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - SMARRIMENTO DELL'AVVISO - PRODUZIONE DEL DUPLICATO - SUFFICIENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - RESTITUZIONE DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - NECESSITA - MANCANZA DELL'AVVISO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - SMARRIMENTO DELL'AVVISO - PRODUZIONE DEL DUPLICATO - SUFFICIENZA.*
La notificazione degli Atti per mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto da notificare, ma si perfeziona con la restituzione dell'avviso di ricevimento, che costituisce parte essenziale della documentazione, con la conseguenza che tale notificazione, in Mancanza dell'avviso or detto, non e affetta da un semplice vizio di nullita ma deve considerarsi inesistente, sicche ad essa non e applicabile il rimedio previsto dall'art 291 cod proc civ. in caso di smarrimento dell'avviso di ricevimento, la documentazione dell'avvenuta notificazione per mezzo della posta puo esser data soltanto mediante produzione del duplicato che la amministrazione postale e tenuta a rilasciare, ai sensi dell'art 177 del RD n 689 del 1940, con tutte le indicazioni previste negli artt 174 e 176 dello stesso decreto. (V 2803/75, mass n 376823).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 174, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 176, Regio Decr. 18/04/1940 num. 689 art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)