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Sez. 5 - , Ordinanza n. 8086 del 29/03/2017 (Rv. 643605 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Nuovi investimenti – Cause di decadenza – Mancato rispetto del termine - Distinzione tra periodo di utilizzo del credito e di messa in funzione dell’investimento - Necessità.
Stato
decisa il 2017-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643605-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, la decadenza dal credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 deriva esclusivamente dalla tardiva messa in funzione del bene, oltre il biennio dalla sua acquisizione o ultimazione, mentre resta irrilevante che i lavori per la sua realizzazione siano conclusi oltre il termine di cui all’art. 62, comma 1, lett. f) e g), della l. n. 289 del 2002, dettato ai soli fini delle modalità di fruizione dello stesso credito d’imposta, consentita, nel rispetto dei limiti stabiliti, entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 com. 1 lett. F CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 com. 1 lett. G CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)