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Sez. 5 - , Sentenza n. 26938 del 13/09/2022 (Rv. 665816 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Nuovi investimenti in aree svantaggiate - Art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Credito d'imposta - Acquisizione di beni strumentali - Concessione del beneficio - Presupposti - Entrata in funzione entro due anni - Necessità - Distinzione tra beni mobili e immobili - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665816-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni per le aree svantaggiate, per evitare la decadenza dal beneficio del credito d'imposta per nuovi investimenti, previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, non è sufficiente l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'impresa, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ma occorre altresì che, entro due anni dalla loro acquisizione o ultimazione, entrino in funzione mediante l'effettivo inserimento nel ciclo produttivo, senza alcuna distinzione tra beni mobili e immobili, poiché la norma antielusiva ricollega l'agevolazione all'impiego del bene acquisito nel ciclo produttivo, ma tiene anche conto che potrebbe essere necessario un lasso di tempo per predisporre l'utilizzo del bene stesso nel ciclo produttivo esistente.

Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)