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Sez. 1, Sentenza n. 8425 del 21/06/2000 (Rv. 537865 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - FOTOGRAFICHE | Opere fotografiche - Tutela - Distinzioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537865-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - FOTOGRAFICHE

Nella disciplina del diritto d'autore di cui alla legge n. 633 del 1941, l'opera fotografica, qualora presenti valore artistico e connotati di creatività, gode della piena tutela accordata agli autori dagli artt. 1 e seg. legge cit., e, quando sia priva dei suddetti requisiti, della più limitata tutela di cui agli art. 87 e seg. legge cit., in tema di diritti connessi a quello d'autore, dovendosi, peraltro, escludere anche tale più limitata tutela nell'ipotesi di fotografie di "scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili", per tali intendendosi non ogni fotografia riproducente un oggetto materiale, bensì solo quelle aventi mera finalità riproduttivo - documentale e perciò non destinate a funzioni ulteriori, quali, ad esempio, la commercializzazione o promozione di un prodotto; con riguardo, invece, alle fotografie effettuate nel corso ed in adempimento di un contratto di lavoro subordinato, il diritto esclusivo su di esse, entro i limiti dell'oggetto e delle finalità del contratto, compete al datore di lavoro, mentre, nell'ipotesi di contratto di lavoro autonomo, tale diritto compete al committente solo quando le cose fotografate siano in suo possesso, non rilevando, al fine del riconoscimento del diritto del committente, che tali cose, ancorché non in suo possesso, non siano neppure in possesso del fotografo, bensì di un terzo. (Nella specie, una società che commercializzava prodotti per forniture ospedaliere aveva commissionato delle fotografie per la formazione di un catalogo e gli oggetti erano stati forniti al fotografo direttamente dalle case produttrici; la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto al fotografo la tutela relativa ai diritti connessi, escludendo ogni diritto esclusivo del committente, per essere gli oggetti fotografati in possesso delle società produttrici, e ritenendo che le suddette fotografie, ancorché non artistiche, avevano finalità di promozione commerciale e non meramente documentale).

Riferimenti normativi: Legge 22/04/1941 num. 633 art. 87 CORTE COST., Legge 22/04/1941 num. 633 art. 88 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)