Sez. L, Sentenza n. 14017 del 26/07/2004 (Rv. 574964 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Tramite l'ufficio di collocamento - Servizi pubblici essenziali erogati da enti territoriali - Disciplina ex art. 31, comma 22, legge n. 289 del 2002 - Retroattività - Limiti - Efficacia della nuova normativa rispetto all'omessa comunicazione della cessazione di rapporti di lavoro - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
In tema di assunzione di personale senza il preventivo nulla osta dell'ufficio preposto al collocamento, l'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, che concerne la facoltà degli enti territoriali, in deroga all'art. 27, secondo comma, della legge n. 264 del 1949, di procedere ad assunzioni dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali, ha efficacia retroattiva, come fatto palese dal significato delle parole usate (secondo le quali le nuove disposizioni "si intendono applicabili") e dall'esplicito riferimento alle disposizioni sull'illecito amministrativo relativo alle assunzioni senza il tramite dell'ufficio di collocamento; la nuova previsione normativa, peraltro, non si riferisce alla diversa ipotesi di illecito amministrativo, eventualmente concorrente, della omessa comunicazione tempestiva della cessazione dei rapporti di lavoro, rispetto alla quale, pertanto, non può riconoscersi alla sopravvenuta disposizione alcuna efficacia.
Riferimenti normativi: Legge 29/04/1949 num. 264 art. 27 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 31 com. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)