Sez. L, Sentenza n. 8316 del 21/04/2005 (Rv. 581009 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE | Servizi pubblici essenziali erogati da enti territoriali - Disciplina ex art. 39, comma 14 ter, D.L. n. 269 del 2003 - Conseguenze - Efficacia rispetto all'omessa comunicazione dell'assunzione senza il tramite dell'ufficio di collocamento - Configurabilità - Fattispecie relativa all'applicazione della nuova normativa come "jus superveniens".
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - VIOLAZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA OBBLIGATORIE - IN GENERE
In base all'art. 39, comma primo quater, del D.L. n. 269 del 2003 (convertito in legge n.326 del 2003), si intendono retroattivamente revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi, anche le ordinanze ingiunzione emesse ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981 n.689 anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 289 del 2002, comminate per l'omessa contestuale comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l'impiego dell'assunzione effettuata senza il tramite dell'ufficio di collocamento, qualora questa sia determinata da esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali, a norma dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n.289. (Nella specie, in base all'anzidetto principio, la Corte Cass., d'ufficio ha ritenuto rilevante, quale "jus superveniens", la disciplina dettata dall'art. 39, comma 14 ter, cit., entrata in vigore in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, ed ha sottolineato, per altro verso, la diversità rispetto all'ipotesi di omessa comunicazione della cessazione del rapporto).
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 31 CORTE COST., Legge 30/09/2003 num. 269 art. 39 com. 14 n. 3, Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)