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Sez. 5, Sentenza n. 24979 del 25/11/2005 (Rv. 585830 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Opere di bonifica e disinquinamento - Natura di spese incrementative - Esclusione - Fondamento - Spese per attività di prima bonifica imposte da provvedimenti amministrativi - Carattere obbligatorio - Natura di spese incrementative - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585830-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI

In tema di INVIM, non possono essere incluse tra le spese cosiddette incrementative, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, quelle sostenute per opere di bonifica e disinquinamento, in quanto gli oneri economici connessi allo smaltimento di rifiuti tossici e nocivi esistenti nell'immobile compravenduto non possono essere fatti rientrare né tra le spese di costruzione, nè tra quelle dirette a liberare l'immobile da oneri, servitù ed altri vincoli, né tra quelle di demolizione, non inerendo alle strutture dell'immobile ma soltanto alla gestione dello stesso. Va, inoltre, escluso che possano rientrare tra le spese incrementative quelle sostenute per l'attività di prima bonifica, poiché essa non ha carattere facoltativo, costituendo adempimento di un preciso obbligo imposto da provvedimenti comunali.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)