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Sez. 5, Sentenza n. 7326 del 13/05/2003 (Rv. 562969 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI | Contributi versati ai Consorzi di bonifica - Natura di spese incrementative - Esclusione - Fondamento - Prova contraria - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562969-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - VALORE INIZIALE - MAGGIORAZIONI

In tema di INVIM, i contributi versati a favore dei consorzi di bonifica per il loro funzionamento non possono essere inclusi tra le spese incrementative (cioè fra quelle spese che determinano un aumento della consistenza economica del bene o che incidono sul suo valore, nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo), ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. n. 643 del 1972, atteso che essi - di norma - non apportano maggior consistenza o maggior valore all'immobile, perché attengono solo alla manutenzione di strutture utili alla buona gestione del bene tassato, salva la dimostrazione, da parte del contribuente, di un collegamento fra l'esecuzione delle opere e l'incremento del valore del bene.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 13, Cod. Civ. art. 860, Cod. Civ. art. 862

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)