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Sez. 2 - , Sentenza n. 26354 del 07/11/2017 (Rv. 645954 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanze ex art. 9 D.M. n. 1444 del 1968 - Deroga prevista dal piano regolatore per le lottizzazioni convenzionate - Appartenenza alla lottizzazione di entrambe le costruzioni - Necessità.
Stato
decisa il 2017-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645954-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

La deroga, contemplata all'art. 9, ultimo comma, del d.m. 4 aprile 1968 n. 1444, che consente ai Comuni di prescrivere distanze tra costruzioni inferiori a quelle previste dalla normativa statale riguarda esclusivamente le distanze su fondi che siano inclusi in un medesimo piano particolareggiato o per costruzioni facenti parte della medesima lottizzazione convenzionata.

Riferimenti normativi: DM Pubblica Istruzione 02/04/1968 art. 9, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)