Sez. U, Sentenza n. 1486 del 18/02/1997 (Rv. 502514 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanze ex art. 9 D.M. n. 1444 del 1968 - Deroga prevista dal piano regolatore per le lottizzazioni convenzionate - Appartenenza alla lottizzazione di entrambe le costruzioni - Necessità.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
L'art. 9, ultimo comma, del D.M. 4 aprile 1968 n. 1444, che consente una deroga alle distanze previste dai precedenti commi per gli edifici facenti parte di una lottizzazione convenzionata, può trovare applicazione solo relativamente alle distanze tra costruzioni entrambe facenti parte della lottizzazione.
Riferimenti normativi: DM Pubblica Istruzione 02/04/1968 art. 9, Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)