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Sez. 5, Sentenza n. 21771 del 15/10/2014 (Rv. 632781 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Notifica dell'avviso di accertamento - Termine di decadenza - Inderogabilità da parte di regolamenti comunali.
Stato
decisa il 2014-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632781-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, (applicabile "ratione temporis"), la notifica, da parte dell'ente locale, dell'avviso di accertamento in rettifica rispetto all'imposta versata dal contribuente, deve essere effettuata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato eseguito il versamento d'imposta, non potendo giustificarsi l'applicazione di un maggior termine in disposizioni regolamentari comunali che, in quanto fonti di grado secondario, non possono derogare alla norma primaria di riferimento.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 11 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)