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Sez. 5, Sentenza n. 10801 del 05/05/2010 (Rv. 612705 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Base imponibile - Rendita catastale - Atto di attribuzione anteriore al 1 gennaio 2000 - Notificazione dell'atto impositivo successiva all'entrata in vigore della legge n. 342 del 2000 - Decorrenza del termine per l'impugnazione - Sufficienza - Omessa comunicazione del classamento definitivo - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612705-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 74, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342 va interpretato nel senso che, qualora la rendita catastale sia stata attribuita entro il 31 dicembre 1999 e l'atto impositivo che la recepisce venga notificato successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 342 cit. (10 dicembre 2000), soltanto con tale notificazione il contribuente acquisisce piena conoscenza di detta attribuzione (laddove, fino al 31 dicembre 1999, era sufficiente l'affissione all'albo pretorio), con la conseguenza che dalla data della notificazione il contribuente è legittimato ad impugnare non solo la determinazione del tributo, ma anche quella della rendita senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'attività di liquidazione non sia preceduta dalla comunicazione del classamento definitivo, sia perché la stessa è imposta al competente ufficio tecnico (all'epoca UTE) e non già al comune, ente del tutto estraneo all'adozione dell'afferente provvedimento, sia perché l'omissione non inficia in alcun modo l'attività del comune, costituendo la notificazione, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 342 cit., condizione di efficacia solo degli atti fondati sull'attribuzione della rendita catastale decorrente dal 1 gennaio 2000, mentre per quelli fondati su rendita attribuita entro il 31 dicembre 1999 (come nella specie) l'imposta dovuta in base al classamento, che il comune può legittimamente richiedere, ha effetto dalla data di adozione e non da quella di notificazione.

Riferimenti normativi: Legge 21/11/2000 num. 342 art. 74 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)