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Sez. 1, Sentenza n. 1517 del 06/11/1978 Ud. (dep. 09/02/1979) Rv. 141112 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITA DI APERTURA - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO - ACCERTAMENTI PERITALI - SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141112-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITA DI APERTURA - IMPEDIMENTO DELL'IMPUTATO - ACCERTAMENTI PERITALI - SOSPENSIONE - AMMISSIBILITA.*

Il provvedimento di sospensione previsto dall'art 431 del codice di procedura penale puo essere adottato anche durante la fase delle formalita di apertura del dibattimento qualora sia necessario compiere accertamenti peritali sull'impedimento a comparire addotto da un imputato per ragioni di salute e tali accertamenti non possano essere espletati nella stessa udienza. Verificandosi la detta situazione non occorre procedere alla rinnovazione della notifica del decreto di citazione, essendo sufficiente l'annuncio della nuova udienza dato oralmente dal Presidente del collegio a coloro che sono comparsi o ai difensori degli imputati non comparsi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)