Sez. 1, Sentenza n. 426 del 20/04/1982 Ud. (dep. 21/01/1983) Rv. 156973 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - A UDIENZA FISSA - NOTIFICAZIONE ORALE DELLA NUOVA DATA - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - A UDIENZA FISSA - NOTIFICAZIONE ORALE DELLA NUOVA DATA - LEGITTIMITÀ - RATIO.*
È regolare la celebrazione del dibattimento tenutosi a seguito di rinvio a udienza fissa, sebbene l'avviso della nuova udienza fosse stato comunicato dal giudice verbalmente all'imputato. Invero la Forma orale di notificazione, pur se prevista per il caso di sospensione del dibattimento all'art. 431 del codice di rito, ben può essere adottata, in forza del disposto del comma quarto dell'art. 166 del codice predetto, nel caso in cui il processo sia stato rinviato a udienza fissa prima dell'apertura del dibattimento. (Conf mass n 150325; (Conf mass n 148761; (Conf mass n 147113; (Conf mass n 141112).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 166 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)