Sez. 3, Sentenza n. 4923 del 01/08/1986 (Rv. 447614 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - ESTENSIONE - CHIAMATA IN GARANZIA DI UN TERZO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - POTERI - ESTENSIONE - CHIAMATA IN GARANZIA DI UN TERZO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Il mandato ad litem attribuisce al procuratore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili allo originario oggetto del giudizio, restando invece escluso il potere di introdurre una nuova e distinta controversia, eccedente l'ambito della lite originaria, quale la chiamata in garanzia dell'assicuratore nel giudizio di risarcimento di danni da responsabilità extracontrattuale, sempreché non risulti che la parte, nel rilasciare la procura, abbia inteso autorizzare il suo difensore a rappresentarla anche nel giudizio da promuovere mediante la chiamata in garanzia. (Conf 5151/83, mass n 430016; (Conf 4822/79, mass n 401439; (Conf 3930/77, mass n 387626).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)