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Sez. 1, Sentenza n. 5517 del 14/05/1993 (Rv. 482363 - 01)

Tributi (in generale) - In genere | Mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari - Termini - Proroga - Ambito di operatività.
Stato
decisa il 1993-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482363-01

Tributi (in generale) - In genere

Nel caso di mancato irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498 (come convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770 ed integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975 n. 576), la proroga dei termini si estende "ope legis" ai termini che vengano a scadere dalla data di cessazione del suddetto irregolare o mancato funzionamento fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale previsto dall'art. 3 della legge n. 770 del 1961, anche se l'estensione medesima non è espressamente stabilita nel decreto ministeriale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 art. 3, Legge 02/12/1975 num. 576 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)