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Sez. 1, Sentenza n. 767 del 27/01/1998 (Rv. 511948 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Termini - Proroga - Ambito di operatività - Nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari, a causa di eventi eccezionali.
Stato
decisa il 1998-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511948-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

Nel caso di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici Finanziari, a causa di eventi di carattere eccezionale, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.L. 21 giugno 1961 n. 498 (come convertito nella legge 28 luglio 1961 n. 770 ed integrato, a fronte degli iniziali dubbi interpretativi, dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975 n. 576) la proroga dei termini si estende "ope legis" ai termini che vengano a scadere dalla data di cessazione del suddetto irregolare o mancato funzionamento fino alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale previsto dall'art. 3 della legge n. 770 del 1961, senza che la suddetta norma di previsione si ponga in conflitto con disposizioni di carattere costituzionale (v. sent. n. 177 del 1992 della Corte Costituzionale).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/06/1961 num. 498 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 770 art. 3, Legge 02/12/1975 num. 576 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)