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Sez. U, Sentenza n. 8482 del 18/10/1994 (Rv. 488126 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Ricezione della notizia del deposito dell'originale della decisione del Consiglio Nazionale Forense - Deduzione in cassazione della nullità della notificazione della decisione per mancanza di una pagina nella copia notificata - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1994-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488126-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI

La parte che abbia ricevuto regolare notizia, nelle forme previste dall'art. 64 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, del deposito dell'originale della decisione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense e che sia stata, quindi, posta in condizione di prendere visione dell'atto nella sua integrità, non è legittimata a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della notificazione della medesima decisione, la mancanza, nella copia notificata, di una pagina presente nell'originale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)