Sez. U, Sentenza n. 9069 del 06/06/2003 (Rv. 563978 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE | Contenzioso elettorale - Decisioni - Sottoscrizione da parte del presidente - Mancanza nella copia allegata al ricorso per cassazione - Conseguenze - Nullità della sentenza - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
In materia di elezioni dei Consigli degli ordini degli avvocati, la mancanza, nella decisione del Consiglio nazionale forense resa in sede di reclamo contro i risultati elettorali, della sottoscrizione del presidente - prescritta, unitamente a quella del segretario, dall'art. 44 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 - non è motivo di nullità quando riguarda la copia e non l'originale del provvedimento, tenuto anche conto che chi ha ricevuto notizia del deposito dell'originale della decisione e sia stato, quindi, messo in condizione di prendere visione dell'originale dell'atto non è legittimato a dedurre, in sede di ricorso per cassazione, come motivo di nullità della decisione, vizi riguardanti la formazione della copia.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)