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Sez. 3, Sentenza n. 3067 del 09/07/1977 (Rv. 386629 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI (AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI) - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELLA PA - NECESSITA - ESECUZIONE - IRREGOLARITA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DEDUZIONE SPECIFICA DA PARTE DELLA PA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1977-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386629-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - CONTROLLI PREVENTIVI E SUCCESSIVI (AUTORIZZAZIONI ED APPROVAZIONI) - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DELLA PA - NECESSITA - ESECUZIONE - IRREGOLARITA NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - DEDUZIONE SPECIFICA DA PARTE DELLA PA - NECESSITA.*

L'invalidita di un contratto stipulato da un ente pubblico, per difetto di autorizzazione e di visti tutori, puo essere eccepita soltanto dall'ente stesso e non deve essere rilevata d'ufficio. Ne consegue che le eventuali irregolarita occorse nel procedimento amministrativo sono irrilevanti, ai fini del giudizio sulla esecuzione di un contratto concluso dalla pubblica amministrazione, se questa non le indica espressamente e non le fa valere in modo specifico, come elementi impeditivi dell'efficacia giuridica delle obbligazioni contrattuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)