Sez. 3, Sentenza n. 6162 del 22/03/2005 (Rv. 581365 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - SUCCESSIVI (APPROVAZIONI) | Contratto di locazione di immobile demaniale - Richiesta del conduttore di somme trattenute dalla p.a. a titolo di indennità di occupazione in mancanza di approvazione ministeriale dell'atto - Approvazione - "Condicio iuris" - Diniego - Disapplicazione da parte del giudice - Esclusione - Fondamento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - CONTROLLI - SUCCESSIVI (APPROVAZIONI)
Con riguardo ad un contratto di locazione di immobile demaniale, in applicazione del quale il privato conduttore chieda la restituzione di somme trattenute dall'amministrazione a titolo di indennità di occupazione in mancanza dell'approvazione ministeriale dell'atto, non è consentita al giudice ordinario la disapplicazione, siccome illegittimo, dell'atto di diniego dell'approvazione, che, negando efficacia al contratto, con il relativo scioglimento degli obblighi rinvenienti dalla stipulazione, impedisce la configurabilità di un diritto soggettivo, in presenza della cui lesione soltanto è consentito al giudice negare applicazione all'atto amministrativo.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2240 art. 19, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 24 art. 32, Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)