Sez. 4, Sentenza n. 49366 del 19/07/2018 Ud. (dep. 29/10/2018) Rv. 274038 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanze aggravanti - Ingente quantità di sostanze stupefacenti del tipo "hashish" - Configurabilità - Criteri di individuazione.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti del tipo "hashish", l'aggravante della ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 4000 volte (e non 2000) il valore massimo in milligrammi (valore - soglia), determinato per detta sostanza nella predetta tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse l'aggravante in quanto, a fronte del possesso di Kg. 11, 0690 di sostanza stupefacente, il principio attivo era risultato essere pari a 1, 7 Kg. In motivazione la Corte ha chiarito che l'applicazione di tale moltiplicatore si rende necessaria al fine di rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato dalle Sezioni unite penali con la sentenza n. 36258 del 2012 agli effetti dell'annullamento del d.m. 4 agosto 2006, che, con riferimento alle cd. "droghe leggere" aveva innalzato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile, previsto dal d.m. 11 aprile 2006, nella misura di 1000, 00 mg., ed alla conseguente reintroduzione del limite previgente pari a 500 mg.).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)