Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020 Ud. (dep. 12/05/2020) Rv. 279005 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanze aggravanti - Ingente quantità – Configurabilità - Criteri di determinazione espressi da Sez. U., n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi – Persistente attualità anche a seguito delle modifiche ex d.l. 36 del 2014.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi. (In applicazione dei predetti criteri la Corte ha precisato che, con riferimento alle c.d. droghe leggere, l'aggravante non è di norma ravvisabile quando la quantità di principio attivo è inferiore a 2 chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore - soglia di 500 milligrammi).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 80 com. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 20/03/2014 num. 36 art. 2, DM min. SAL 11/04/2006, Legge 16/05/2014 num. 79, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)