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Sez. 3, Sentenza n. 19514 del 18/03/2004 Ud. (dep. 27/04/2004) Rv. 229056 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Evasione dell'IVA all'importazione - Tabacco lavorato estero importato illegalmente - Semplice acquirente - Reato di cui agli artt. 67 e 70 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Responsabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229056-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di evasione dell'Iva all'importazione, previsto dagli artt. 67 e 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, è configurabile soltanto a carico dei soggetti che hanno importato la merce assoggettata al tributo e non anche di chi semplicemente la detiene dopo l'importazione, atteso che il rinvio operato dal citato art. 70 alle disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine è limitato al regime sanzionatorio e non si estende alle altre disposizioni, tra le quali la presunzione di cui all'art. 25 del d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 in base alla quale in caso di mancata o inattendibile prova sulla legittimità della provenienza della merce il detentore è ritenuto responsabile di contrabbando. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto il semplice acquirente responsabile del reato di contrabbando e non anche del diverso reato di evasione dell'IVA all'importazione)

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 282 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)