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Sez. 3, Sentenza n. 42462 del 23/06/2016 Cc. (dep. 07/10/2016) Rv. 268240 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Evasione dell'IVA all'importazione - Importazioni con la Svizzera - Natura istantanea - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268240-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

Il reato di evasione dell'IVA all'importazione, previsto dall'art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, quando riguarda importazioni dalla Svizzera, per le quali vige l'Accordo doganale del 19 dicembre 1972, ha natura istantanea e si consuma al momento della scadenza prevista per l'assolvimento dell'imposta, a carico soltanto dei soggetti che hanno importato la merce e non già di coloro i quali la detengano dopo l'importazione.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 67, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)