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Sez. 2, Sentenza n. 9532 del 22/01/2002 Cc. (dep. 08/03/2002) Rv. 221000 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Decisione - Elementi emersi successivamente all'applicazione della misura - Conferma della misura sulla base di tali elementi - Legittimità.
Stato
decisa il 2002-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/221000-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In sede di riesame delle misure cautelari personali, il tribunale ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo e può, quindi, considerare non solo ragioni diverse da quelle poste a fondamento della misura, ma anche elementi emersi successivamente all'applicazione della misura medesima (nella specie, gli elementi sopraggiunti erano rappresentati da sentenze relative ad alcuni coimputati ed utilizzate dal tribunale per un più approfondito esame degli elementi a carico del ricorrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)