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Sez. 4, Sentenza n. 2074 del 03/09/1996 Cc. (dep. 24/10/1996) Rv. 206311 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Elementi emersi successivamente all'applicazione della misura - Conferma della misura sulla base di tali elementi - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-09-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206311-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Nella disciplina delle impugnazioni in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, il Tribunale in sede di riesame ha la medesima piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo e può quindi considerare non solo ragioni differenti da quelle poste già a base della richiesta della misura cautelare, ma anche elementi emersi successivamente alla deliberazione della misura medesima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)