Sez. 2, Sentenza n. 8995 del 08/02/1983 Ud. (dep. 27/10/1983) Rv. 160901 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONSAPEVOLEZZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - DESUMIBILITÀ DAGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART. 712 COD. PEN. - DIFFERENZA TRA RICETTAZIONE E ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONSAPEVOLEZZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - DESUMIBILITÀ DAGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART. 712 COD. PEN. - DIFFERENZA TRA RICETTAZIONE E ACQUISTO DI COSE DI SOSPETTA PROVENIENZA.*
In tema di ricettazione il giudice di merito può nel suo libero convincimento dedurre la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata, ricevuta ed occultata, da elementi anche indiretti ed in particolare da quelli indicati come causa di sospetto dall'art. 712 cod. pen.. l'elemento distintivo tra il delitto previsto dall'art. 648 cod. pen. e la contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. infatti non attiene alla diversa materialità del fatto, ma deve ravvisarsi nell'elemento psicologico che, quanto al primo reato, si concreta nella certezza da parte dell'agente della provenienza delittuosa della cosa e nell'ipotesi contravvenzionale è costituito, invece, dal colposo mancato accertamento di quella provenienza. (Conf mass n 153445; (Conf mass n 103102).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)