Sez. 1, Sentenza n. 3130 del 22/02/1984 Ud. (dep. 05/04/1984) Rv. 163541 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONSAPEVOLEZZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - DESUMIBILITÀ DAGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART. 712 COD. PEN. - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - CONSAPEVOLEZZA DELLA PROVENIENZA DELITTUOSA DELLA COSA - DESUMIBILITÀ DAGLI ELEMENTI INDICATI NELL'ART. 712 COD. PEN. - POSSIBILITÀ - LIMITI.*
Ai fini della prova dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione la consapevolezza di acquistare o ricevere cose provenienti da delitto può essere desunta anche da circostanze indirette quali il prezzo pagato e le modalità in cui si è concretizzato l'acquisto. Ancorché tali elementi siano comuni all'ipotesi contravvenzionale prevista dall'art. 712 cod. pen. non vi è dubbio che, quando siano così gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la più comune esperienza la certezza che non possa trattarsi di cose legittimamente possedute da colui che le offre deve ravvisarsi il dolo del delitto di ricettazione. (Conf mass n 160901; (Conf mass n 153445; (Conf mass n 103102).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Cod. Pen. art. 712 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)