Sez. 3, Sentenza n. 1246 del 02/04/1977 (Rv. 384935 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE APPARTENENTE A PIU PROPRIETARI - CREDITO PER IL CANONE - SOLIDARIETA ATTIVA DI TUTTI I COMPROPRIETARI - AZIONE PER IL PAGAMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI ESSI - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE - LOCAZIONE DI IMMOBILE APPARTENENTE A PIU PROPRIETARI - CREDITO PER IL CANONE - SOLIDARIETA ATTIVA DI TUTTI I COMPROPRIETARI - AZIONE PER IL PAGAMENTO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DI ESSI - ESCLUSIONE.*
Qualora la locazione riguardi un immobile appartenente in comproprieta a piu soggetti, ciascuno di essi e creditore in solido, con gli altri, del canone locatizio e puo, pertanto agire da solo per ottenere il pagamento, senza necessita di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari. (V 973/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)