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Sez. 3, Sentenza n. 6019 del 29/05/1995 (Rv. 492541 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Locazione di immobile appartenente a più proprietari - Obbligazioni verso il conduttore - Solidarietà passiva - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492541-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

Qualora in un contratto di locazione la parte locatrice sia costituita da più locatori ciascuno di essi è tenuto nei confronti del conduttore alla medesima prestazione, sicché, conformemente al principio stabilito dall'art. 1294 cod. civ. e non derogato, in materia di locazione, da alcuna norma di legge, le obbligazioni che ad essi fanno capo sono unificate dal vincolo della solidarietà, il quale non determina la nascita di un rapporto unico ed inscindibile e non da luogo a litisconsorzio necessario tra i diversi obbligati. Pertanto, proposta dai locatori domanda di accertamento negativo del diritto all'indennità di avviamento, il giudicato formatosi nei confronti di uno di essi rende inapplicabile l'art. 332 code. proc. civ. ed inammissibili tanto il suo intervento in appello in adesione al gravame proposto da altro locatore quanto il ricorso per cassazione contro la pronunzia dichiarativa di detta inammissibilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1570, Cod. Proc. Civ. art. 332

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)